mercoledì 1 aprile 2015

GIUSTIZIA E DIRITTO IN ITALIA. G. C. CASELLI, Meredith e i mali del nostro processo, IL FATTO, 31 marzo 2015

Anche al netto delle reazioni scomposte che vi sono state, è purtroppo innegabile che la vicenda processuale legata all’omicidio di Meredith Kercher non giova alla credibilità della nostra giustizia.



Per certi versi potrebbe persino sembrare un disastro. Un colpo da ko che minaccia di appannare quel molto di positivo che quotidianamente si produce in un’infinità di processi d’ogni tipo, a tutela dei diritti dei cittadini sui versanti più diversi, dai litigi di strada alla corruzione alle mafie. Ma se un fatto – per quanto eccezionale – rivela crepe profonde nel sistema, occorre porvi rimedio se non si vuole rischiare un crollo. Nessun sistema giudiziario può riscuotere fiducia né reggere a lungo se nel suo interno trovano posto meccanismi che consentono un’estenuante altalena di decisioni come quella che si è verificata per il delitto di Perugia. Il bilancio di un percorso durato, fra indagini e processi, quasi otto anni, traccia un labirinto nel quale è difficile ritrovarsi. È vero, infatti, che il pluralismo interpretativo – in fatto e in diritto – è fisiologico tutte le volte (ed è la regola…) che la verità dei fatti non è assolutamente indiscutibile e certa, sicché vi sono spazi anche consistenti per ricostruzioni diverse, fra loro non collimanti, sul piano della verità “soltanto” processuale. È però altrettanto vero che non è facile spiegare con la fisiologia un accavallarsi di incongruenze e contrasti che – pur rimanendo nel perimetro della procedura – portano per altro verso al superamento di limiti di decisiva rilevanza.
Nel caso della povera Meredith è accaduto che il processo diretto a stabilire chi fossero i responsabili dell’omicidio si è sdoppiato lungo due strade. Un imputato (Rudy Guede) ha scelto il rito abbreviato (art. 438 c. p. p.). Gli altri due (Amanda Knox e Raffaele Sollecito) quello ordinario-dibattimentale. Guede è stato condannato per aver commesso il delitto in concorso con altre persone. Per lui la decisione di colpevolezza è sempre stata la medesima nel giudizio di primo grado, in appello e in Cassazione. Per la Knox e per Sollecito, invece, la sequenza delle pronunce ha avuto un andamento simile a quello di un ottovolante. Condanna in primo grado (Corte d’Assise di Perugia), ribaltata in secondo grado con l’assoluzione da parte della Corte d’Assise d’Appello. La sentenza di proscioglimento è stata bocciata dalla Cassazione, che ha disposto un nuovo giudizio avanti alla Corte d’Assise d’Appello di Firenze, dove si è tornati a condannare i due imputati. Contro tale condanna nuovo ricorso in Cassazione, che questa volta ha annullato senza rinvio, di fatto assolvendo definitivamente Knox e Sollecito. In complesso, dunque, si sono avute ben otto sentenze, tre in abbreviato e cinque in ordinario. Decine di giudici hanno contribuito a costruire una montagna di carte processuali, che però alla fine non hanno risolto il caso se non in minima parte, anzi hanno lasciato persistere o addirittura seminato ombre dubbi e incertezze a non finire (rimasti ignoti, in particolare, i pur certi “concorrenti” di Guede). Per convenzione l’ultima sentenza, quella della Cassazione, chiude il caso con un sigillo irrevocabile. Usa infatti dire che la Cassazione trasforma il bianco in nero. Senonché nel caso in esame non c’è una sola pronuncia della Cassazione. Ce ne sono due che sembrano fra loro confliggenti. Per cui la seconda e ultima dovrà anche motivare come il nero che era diventato bianco possa, nella stessa “officina”, essere tornato di nuovo nero. Ma il vero problema è a monte. Si determina un vero paradosso se le norme procedurali risultano congegnate in modo tale che (pur restando nel perimetro della loro osservanza) possono trasformare il processo in un ottovolante o in una sorta di lotteria, per di più con “estrazione” finale a distanza di molti anni dall’inizio dei lavori. È evidente che qualcosa non funziona e va decisamente cambiato. Anche intervenendo alla radice dei problemi. Col nuovo codice (1989) ci siamo dati un sistema processuale di tipo accusatorio e abbiamo abbandonato il rito inquisitorio, infinitamente meno garantista. In questo modo abbiamo realizzato un importante progresso di civiltà giuridica allineandoci alle altre democrazie occidentali.
Ma abbiamo dimenticato che in tutti i paesi di rito accusatorio di fatto esiste un solo grado di giudizio, perché l’appello è consentito unicamente in casi assai circoscritti. Noi invece abbiamo conservato la possibilità di appellare sempre e comunque: come a dire che anche dopo l’introduzione del rito accusatorio ci piace avere la botte piena e la moglie ubriaca. Troppa grazia. E soprattutto troppi spazi per un ping-pong fatto di continui rimpalli che con le garanzie non hanno nulla a che vedere. Salvo intenderle come privilegi per pochi: a scapito del diritto di tutti a un funzionamento del processo che non ricordi la tela di Penelope.

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